Il Codice di giustizia sportiva: scelta giusta per il sistema?
Abstract
Partendo da una disamina di
alcune premesse riguardanti il Codice di Giustizia Sportiva CONI, se ne
analizzano criticità e problematiche al fine di comprendere se, e fino a che
punto, questo Codice ha raggiunto il suo obiettivo.
Premesse
Il Codice di
giustizia sportiva del CONI, si pone quale obbiettivo quello di creare un
framework unitario e onnicomprensivo. A tale scopo viene delineato un sistema
che dovrebbe essere capace di legare tra di loro tutte le esigenze e le
peculiarità delle diverse federazioni sportive. Analizzando questa affermazione
già emerge chiaramente come questo progetto si ponga un obiettivo alquanto
ambizioso. È infatti palese come ogni sport abbia delle singolarità, che vengono
ben espresse dal sistema di ordine internazionale, presieduto dal CIO, il quale
ha fatto della sussidiarietà il metodo per conciliare una governance unitaria,
con la difficoltà di gestire esigenze e sistemi che, seppur appartenenti alla
stessa macroarea, sono spesso davvero disomogenei.
Il Codice di giustizia sportiva si compone di
67 articoli divisi in 8 titoli. Il primo è dedicato ai principi e alle norme generali,
il secondo e il terzo rispettivamente ai Giudici sportivi e Federali, quarto e
quinto al Procuratore federale e alla Procura generale dello sport, il sesto al
Collegio di garanzia dello sport, il settimo alla Revisione e alla Revocazione,
mentre l’ultimo contiene le disposizioni transitorie e finali.
Partendo da
questa divisione è lapalissiano come tale codice cerca di inglobare in sé tutto
ciò che appare necessario, al fine di potersi imporre quale base del sistema
della giustizia sportiva in Italia.
Le Problematiche del codice
Nonostante le premesse, questo testo normativo presenta
forti criticità che vanno ad impattare, se non ad annullare, quanto di buono si
era prefissato di raggiungere.
Partendo infatti dall’art.2, dedicato ai principi del processo
sportivo, emerge, oltre al riferimento specifico a principi cardine del
processo, quali il contraddittorio e la parità delle parti, un riferimento di
tipo vago, generico ed aperto ai principi generali del processo civile[1]. Quest’ultimo,
mitigato dalla clausola della compatibilità, pone grossi problemi di natura
applicativa, che si legano all’informalità che spesso caratterizza i processi
di natura sportiva e che il legislatore menziona, dimostrando di esserne a
conoscenza, ma senza porre specifiche direttive. Queste cadute di stile sono cose
che un codice che si pone lo scopo di essere onnicomprensivo non può
permettersi.
Passando successivamente al capo II, art.3, dedicato agli
organi di giustizia, emerge un quadro complesso e variegato di entità, che
spaziano dai Giudici sportivi nazionali, fino alle Corti federali d’appello.
Questa varietà però non crea benefici ma bensì nocumento al sistema, in quanto
una stessa decisione rischia di passare attraverso troppe mani, andando quindi
a minare un principio che lo stesso codice riconosce, cioè quello
dell’informalità dei procedimenti. Risulta inoltre da questo articolo, un sistema
complesso di incompatibilità, la cui ratio spesso risulta difficile da
comprendere. È prevista ad esempio l’incompatibilità tra il ruolo di
Procuratore federale e generale, mentre sono compatibili le cariche di
componente di un organo di giustizia sportiva e federale[2].
Risulta infine dall’ultimo punto dell’art.3, un sistema che, guidato dal mantra
dell’economia processuale, crea un vago sistema di cooperazione tra procure
federali e generali.
Altro punto di difficile comprensione si presenta
nell’art.52, il quale crea una dicotomia difficilmente conciliabile dal punto
di vista sistemico tra: l’incompatibilità prevista per il Procuratore federale
e quello nazionale; e la possibilità da parte del Procuratore generale di poter
sostituire o integrare le Procure federali con Procuratori nazionali.
Va infine posto l’accento sull’art.64 punto 2, il quale
rappresenta forse il più grande problema di questo codice, nonché rende palesi
alcune probabili motivazioni che hanno spinto il legislatore alla promulgazione
di tale testo normativo. Questo punto recita testualmente: “Fino al
recepimento delle presenti disposizioni negli Statuti e nei regolamenti
federali, i procedimenti davanti agli organi di giustizia presso la Federazione
continuano a svolgersi in base a quelle previgenti”. Questa norma, quindi,
non fa altro che porsi come un “cuscinetto”, che però non detta tempi certi ai
quali attenersi per conformarsi, ma bensì mina la credibilità del codice in
quanto tale. A ciò va comunque aggiunto che, nel contesto sportivo, risultano
sempre più efficaci pressioni di tipo economico o politico e che,
probabilmente, si sia deciso di percorrere tale strada, piuttosto che dettare
dei tempi puntuali per l’attuazione.
Conclusioni
Dopo aver
analizzato alcuni dei punti critici di questo Codice è giusto trarre delle
conclusioni a riguardo. Innanzitutto, bisogna comprendere che la realizzazione
di un codice di tipo unitario potrebbe non essere una soluzione efficiente per
un sistema così fluido e dinamico come quello sportivo, che ricorda sotto certi
aspetti quello che fu la lex mercatoria in passato. D’altro canto, in un mondo
così complesso e avido di organizzazione, potrebbe essere necessario creare un
contesto omogeneo di partenza che accomuni tutte le diverse Federazioni
sportive. Sarebbe però opportuno, cosa spesso considerata non meritevole,
prendere ispirazione da sistemi che magari sono riusciti a gestire alcune
situazioni in modo più efficiente ed effettivo. In questo caso il riferimento
non può che essere il sistema internazionale che, dall’alto della sua vastità,
è stato in grado di costruire un sistema di cooperazione e di flessibilità,
capace di donare la giusta autonomia, creando al contempo un Framework unitario,
atto a garantire il giusto grado di coesione all’intero e variegato ecosistema
sportivo.
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