Il Codice di giustizia sportiva: scelta giusta per il sistema?

 

Abstract

Partendo da una disamina di alcune premesse riguardanti il Codice di Giustizia Sportiva CONI, se ne analizzano criticità e problematiche al fine di comprendere se, e fino a che punto, questo Codice ha raggiunto il suo obiettivo.



Premesse

Il Codice di giustizia sportiva del CONI, si pone quale obbiettivo quello di creare un framework unitario e onnicomprensivo. A tale scopo viene delineato un sistema che dovrebbe essere capace di legare tra di loro tutte le esigenze e le peculiarità delle diverse federazioni sportive. Analizzando questa affermazione già emerge chiaramente come questo progetto si ponga un obiettivo alquanto ambizioso. È infatti palese come ogni sport abbia delle singolarità, che vengono ben espresse dal sistema di ordine internazionale, presieduto dal CIO, il quale ha fatto della sussidiarietà il metodo per conciliare una governance unitaria, con la difficoltà di gestire esigenze e sistemi che, seppur appartenenti alla stessa macroarea, sono spesso davvero disomogenei.

 Il Codice di giustizia sportiva si compone di 67 articoli divisi in 8 titoli. Il primo è dedicato ai principi e alle norme generali, il secondo e il terzo rispettivamente ai Giudici sportivi e Federali, quarto e quinto al Procuratore federale e alla Procura generale dello sport, il sesto al Collegio di garanzia dello sport, il settimo alla Revisione e alla Revocazione, mentre l’ultimo contiene le disposizioni transitorie e finali.

Partendo da questa divisione è lapalissiano come tale codice cerca di inglobare in sé tutto ciò che appare necessario, al fine di potersi imporre quale base del sistema della giustizia sportiva in Italia.

Le Problematiche del codice

Nonostante le premesse, questo testo normativo presenta forti criticità che vanno ad impattare, se non ad annullare, quanto di buono si era prefissato di raggiungere.

Partendo infatti dall’art.2, dedicato ai principi del processo sportivo, emerge, oltre al riferimento specifico a principi cardine del processo, quali il contraddittorio e la parità delle parti, un riferimento di tipo vago, generico ed aperto ai principi generali del processo civile[1]. Quest’ultimo, mitigato dalla clausola della compatibilità, pone grossi problemi di natura applicativa, che si legano all’informalità che spesso caratterizza i processi di natura sportiva e che il legislatore menziona, dimostrando di esserne a conoscenza, ma senza porre specifiche direttive. Queste cadute di stile sono cose che un codice che si pone lo scopo di essere onnicomprensivo non può permettersi.

Passando successivamente al capo II, art.3, dedicato agli organi di giustizia, emerge un quadro complesso e variegato di entità, che spaziano dai Giudici sportivi nazionali, fino alle Corti federali d’appello. Questa varietà però non crea benefici ma bensì nocumento al sistema, in quanto una stessa decisione rischia di passare attraverso troppe mani, andando quindi a minare un principio che lo stesso codice riconosce, cioè quello dell’informalità dei procedimenti. Risulta inoltre da questo articolo, un sistema complesso di incompatibilità, la cui ratio spesso risulta difficile da comprendere. È prevista ad esempio l’incompatibilità tra il ruolo di Procuratore federale e generale, mentre sono compatibili le cariche di componente di un organo di giustizia sportiva e federale[2]. Risulta infine dall’ultimo punto dell’art.3, un sistema che, guidato dal mantra dell’economia processuale, crea un vago sistema di cooperazione tra procure federali e generali.

Altro punto di difficile comprensione si presenta nell’art.52, il quale crea una dicotomia difficilmente conciliabile dal punto di vista sistemico tra: l’incompatibilità prevista per il Procuratore federale e quello nazionale; e la possibilità da parte del Procuratore generale di poter sostituire o integrare le Procure federali con Procuratori nazionali.

Va infine posto l’accento sull’art.64 punto 2, il quale rappresenta forse il più grande problema di questo codice, nonché rende palesi alcune probabili motivazioni che hanno spinto il legislatore alla promulgazione di tale testo normativo. Questo punto recita testualmente: “Fino al recepimento delle presenti disposizioni negli Statuti e nei regolamenti federali, i procedimenti davanti agli organi di giustizia presso la Federazione continuano a svolgersi in base a quelle previgenti”. Questa norma, quindi, non fa altro che porsi come un “cuscinetto”, che però non detta tempi certi ai quali attenersi per conformarsi, ma bensì mina la credibilità del codice in quanto tale. A ciò va comunque aggiunto che, nel contesto sportivo, risultano sempre più efficaci pressioni di tipo economico o politico e che, probabilmente, si sia deciso di percorrere tale strada, piuttosto che dettare dei tempi puntuali per l’attuazione.

Conclusioni

Dopo aver analizzato alcuni dei punti critici di questo Codice è giusto trarre delle conclusioni a riguardo. Innanzitutto, bisogna comprendere che la realizzazione di un codice di tipo unitario potrebbe non essere una soluzione efficiente per un sistema così fluido e dinamico come quello sportivo, che ricorda sotto certi aspetti quello che fu la lex mercatoria in passato. D’altro canto, in un mondo così complesso e avido di organizzazione, potrebbe essere necessario creare un contesto omogeneo di partenza che accomuni tutte le diverse Federazioni sportive. Sarebbe però opportuno, cosa spesso considerata non meritevole, prendere ispirazione da sistemi che magari sono riusciti a gestire alcune situazioni in modo più efficiente ed effettivo. In questo caso il riferimento non può che essere il sistema internazionale che, dall’alto della sua vastità, è stato in grado di costruire un sistema di cooperazione e di flessibilità, capace di donare la giusta autonomia, creando al contempo un Framework unitario, atto a garantire il giusto grado di coesione all’intero e variegato ecosistema sportivo.



[1] Art.2 punto n.6, Codice Giustizia Sportiva, 2018.

[2] Art.3 punto n.5, Codice Giustizia Sportiva, 2018.

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